L’INPS, con la circolare n. 84 del 13 giugno 2011, ha fornito le istruzioni relative alla riscossione 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata.
Per ciò che concerne la misura e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, l’Istituto fa presente che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
In merito ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento ai fini previdenziali coincide con quello ai fini fiscali (art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi del 2011.
Si segnala, inoltre, che, per il corrente anno, le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16.6.2011 per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30.11.2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal DPCM 12.5.2011 (G.U. - Serie generale - n. 111 del 14 maggio 2011).
L’art. 1 del citato decreto prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Il DPCM prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7  luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
È ammessa, infine, la rateizzazione dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione, quindi, di quelli dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.