L’INPS, con la circolare 06/05/2021 n.75, ha precisato che le somme indebitamente versate alle Gestioni artigiani e commercianti, non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa ed in quanto qualificabili come indebito oggettivo possono essere oggetto di rimborso nel termine prescrizionale decennale.

L’Istituto previdenziale interviene sull’art. 12 della L. 613/1966, secondo cui i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse, salvo il caso di dolo. Detti contributi però sono restituiti senza interessi all’assicurato o ai suoi aventi causa.

Secondo l’INPS l’interessato può quindi richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato, ma entro il limite prescrizionale decennale, dato che la legge 613/1966 non ha stabilito un termine di prescrizione più breve né l’imprescrittibilità.