Il 7.2.2020, le Parti sociali della Regione Sicilia – Casartigiani, Claai, Cna, Confartigianato e Cgil, Cisl, Uil - hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale Intercategoriale per il Welfare di bilateralità e per la contrattazione collettiva regionale di categoria dell'Artigianato in Sicilia.

Con il suddetto accordo, le Parti intendono:

1) rilanciare la contrattazione regionale di categoria, rinnovando gli eventuali accordi scaduti, dando piena attuazione all' accordo interconfederale del 23.11.2016 (riforma degli assetti contrattuali e detassazione);

2) estendere il Welfare convenuto nella bilateralità artigiana alle lavoratrici e lavoratori delle categorie, ad oggi, non coinvolte dalla contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per l'edilizia;

3) consolidare il sostegno alle imprese attraverso la riqualificazione del Fondo già esistente presso l'Ebas Sicilia.

Per queste ragioni le Parti, hanno convenuto quanto segue:

  1. Contrattazione collettiva di secondo livello.

1.1. Si intendono confermati gli eventuali accordi regionali di categoria applicati. Per quanto attiene alla parte economica e normativa, si demanda il confronto di merito a livello categoriale, che potrà integrare i predetti accordi regionali con premi di produttività adeguati alle disposizioni normative vigenti in materia di detassazione. 1.2. La quota devoluta al welfare contrattuale, di cui al successivo punto 2, comma 1, di complessivi euro 2,50 mensili per dipendente è composta dalla quota di euro 2,00 a valere sui Fondi di sostegno alle imprese ed ai lavoratori e di 0,50 centesimi a valere sul Fondo Sicurezza dell'OPRA. Questa parte di contribuzione è a carico del sistema regionale delle imprese.

Le Parti sono impegnate ad effettuare una verifica entro il 31.3.2021 sullo stato di avanzamento della contrattazione regionale e sulla quota sopra definita.

L'obiettivo convenuto dall’intesa è di estendere gradualmente a tutto il settore artigiano della Sicilia la contrattazione di secondo livello (regionale), fatta eccezione per le categorie dell'edilizia.

  1. Livello confederale regionale.

2.1 La quota contrattuale regionale di bilateralità sarà costituita da complessivi euro 30,00 annui per dipendente.

2.3 Per le associazioni e le società di sistema l'adesione al Fondo di Welfare Contrattuale sarà su base volontaria e la quota per dipendente sarà pari a quella prevista per le imprese.

2.4 Dei 30,00 euro complessivi, 24,00 euro andranno ad alimentare per il 50% il fondo per le prestazioni di welfare a favore dei lavoratori e per il 50% il fondo sostegno alle imprese, così come appresso definito e 6,00 euro il fondo sicurezza dell'OPRA.

Per le aziende non artigiane che applicano i contratti sottoscritti dalle Parti e ad oggi sprovvisti di contrattazione collettiva regionale, gli importi mensili saranno di euro 12,91 per dipendente.

Per tali categorie non coperte da contrattazione regionale, l'importo annuale di euro 155,04 decurtato della ripartizione nazionale e di 6,00 euro che andranno al Fondo Sicurezza dell'OPRA, il 50% andranno ad alimentare un fondo per le prestazioni di sostegno al reddito e di welfare a favore dei lavoratori e per il 50% il fondo sostegno alle imprese.

Per le imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione del titolo 1 D.Lgs. 148/2015, dell'importo annuale di euro 121,80 euro per dipendente, decurtato della quota nazionale di 91,00 euro e di 6,00 euro che andranno al Fondo Sicurezza dell'OPRA, il 50% andrà ad alimentare il fondo per le prestazioni di sostegno al reddito e di welfare a favore dei lavoratori e il 50% il fondo sostegno alle imprese.

  1. Sostegno al reddito e intervento della bilateralità.

Viene confermato che il welfare contrattuale della bilateralità artigiana contiene:

  1. a) interventi che coprano prestazioni di welfare per i lavoratori e di sostegno alle imprese;
  2. b) integrazioni al reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa, per tutti i lavoratori delle imprese non obbligate al versamento dell'FSBA.
  3. e) altro da definirsi fra le Parti.
  4. Parte economica.

In attuazione di quanto previsto al punto 2, le imprese verseranno l'importo citato, aggiuntivo a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 18.1.2016, attraverso quote mensili di 2,50 euro per dipendente con la ripartizione nei fondi come precedentemente definita. Per le imprese non artigiane che applicano i contratti sottoscritti dalle parti e ad oggi sprovviste di contrattazione collettiva regionale gli importi mensili saranno di 12,91 euro.

Per le Associazioni e le loro società di servizio socie di Ebna, l'importo mensile aggiuntivo a quanto già previsto, sarà pari a 2,50 euro per dipendente. Il versamento è volontario, in caso di mancato versamento non sarà possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Welfare Contrattuale previste dalla presente intesa a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

  1. Prestazioni a favore del lavoratore.

Le somme rinvenienti dalla quota contrattuale e dal punto 2 dell’Accordo, saranno destinati a:

  1. a) Interventi che coprano prestazioni di welfare per i lavoratori e i loro familiari a carico, da definire con successivo accordo.

Requisito di accesso anzianità lavorativa pari o superiore a 6 mesi, con esclusione della prestazione di ammortizzatori sociale dipendenti che prevede un'anzianità lavorativa di anni 3.

  1. b) integrazioni al reddito in caso di cessazione dell'attività lavorativa, in aggiunta alle prestazioni della Naspi per tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori delle imprese non artigiane che applicano i contratti sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo; tali prestazioni saranno erogate con le modalità che le parti definiranno con un apposito regolamento.
  2. Prestazioni a favore delle Imprese.

Le somme rinvenienti dalla quota contrattuale e dal punto 2 del presente Accordo, saranno destinati a interventi di sostegno alle imprese da definire con successivi accordi.

Requisito di accesso anzianità lavorativa pari o superiore a 12 mesi.

  1. Livello Categoriale.

Altre alle prestazioni di bilateralità, consolidate ed incrementate con il livello interconfederale della presente contrattazione, resta confermata la contrattazione regionale di secondo livello delle categorie.

  1. Salute e Sicurezza.

La quota integrativa di euro 0,50 a valere sul Fondo Sicurezza, sarà destinata dall'OPRA a finanziare le attività territoriali degli RLST e dei referenti delle Associazioni socie impegnati nelle visite aziendali.

Le Parti a conclusione del presente accordo, ritengono che le questioni inerenti la formazione, l'Apprendistato ed i Tirocini formativi saranno oggetto di un Accordo Interconfederale Regionale da sottoscrivere a parte.