L’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR, prevede che il datore di lavoro possa offrire opere e servizi, esenti fiscalmente e contributivamente, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (ex art. 12 TUIR), purché perseguano una delle finalità di cui al comma 1 dell’art. 100 del medesimo Testo Unico.

Quest’ultimo articolo individua dette finalità nelle seguenti: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto.

Tra i benefit finalizzati alla ricreazione, quelli che vengono maggiormente richiesti dai lavoratori, sono i viaggi vacanze. L’erogazione di questo flexible benefit da parte del datore di lavoro può avvenire in diversi modi.

La prima è quella di stipulare un convenzione con un’agenzia di viaggi in cui viene stabilito il costo massimo che l’azienda intende accollarsi per il singolo viaggio e i nominativi dei beneficiari (dipendenti o loro familiari) che potranno fruire del benefit. In questo caso il lavoratore si recherà presso l’agenzia di viaggi e sceglierà il viaggio d’interesse nel limite del costo definito dall’azienda. Il datore di lavoro pagherà il viaggio scelto dal dipendente all’agenzia di viaggi con strumenti tracciabili (es: carta di credito aziendale o bonifico bancario). Il lavoratore non dovrà intervenire nel rapporto economico.

Un’altra modalità di erogazione del benefit è quella di ricorrere ai voucher regolamentati dall’art. 51, c. 3-bis del TUIR (ad esempio gli Smart box). In questo caso il lavoratore dovrà scegliere il viaggio tra quelli prestabiliti. Il valore del voucher non potrà essere utilizzato al fine di scegliere una meta più costosa. Nulla toglie invece che il lavoratore o il suo familiare, giunto a destinazione, possa prolungare il suo soggiorno pagando direttamente la struttura ricettiva.

Un’altra modalità di erogazione del citato benefit è quella di dare la possibilità al dipendente di effettuare una prenotazione on line sui siti specializzati in viaggi (ad esempio Booking o Trivago), il cui costo può essere pagato con una carta di credito aziendale, anche se si consiglia comunque di effettuare una convenzione con i citati portali.

Indipendentemente dalla modalità di erogazione scelta, il lavoratore, come anche sopra precisato, non dovrà intervenire nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo al contrario configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto (circ. A.E. 28E/2016).

Pertanto, fatture e ricevute dovranno sempre essere intestate solo ed esclusivamente al datore di lavoro.