Arretrati anni precedenti con tassazione separata se il ritardo del pagamento non è fisiologico
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 353 del 18 maggio 2021, è ritornata sulla corretta modalità di tassazione da applicare ai premi e agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
Nella fattispecie, in esame, la Regione istante ha rappresentato che, nel corso dell’anno 2020, non è stato possibile procedere alla liquidazione dei premi (la cui quantificazione e modalità di utilizzo, per l’anno 2019, sono state definite in sede di accordo decentrato nel mese di dicembre 2019) correlati alla performance (organizzativa ed individuale) ed al premio individuale previsto dal CCRL, poiché l’erogazione dei suddetti emolumenti premiali è subordinata al risultato del processo di valutazione, disciplinato dal “sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale” adottato con decreto del Presidente della Regione del 2019 ed alla validazione della relazione sulla performance da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
La Regione ha rappresentato, altresì, che non si è dato luogo al pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti prevista dal vigente CCRL della Dirigenza, che è soggetto al medesimo processo di valutazione.
Le oggettive situazioni di fatto verificatesi, nell’anno 2020, relative all’emergenza epidemiologica Covid-19 hanno costretto ad una riorganizzazione delle attività lavorative in modalità agile semplificata e alla una contestuale dematerializzazione della documentazione cartacea sino a quel momento utilizzata, dilatando le normali tempistiche adottate negli anni precedenti rispetto a quelle ordinariamente previste.
Pertanto, non è stata rispettata la tempistica prevista per l’adozione degli atti che concorrono a formare il ciclo di gestione della performance.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già precisato in precedenza con la circolare 23/1997e la risoluzione 151/2017, ha chiarito che, nel caso di specie, le particolari circostanze evidenziate dall’istante, quali il cambiamento del sistema di valutazione e la diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (smart working) dovuta all’emergenza sanitaria, hanno comportato ritardi nella corresponsione degli emolumenti relativi ai risultati del 2019 tali da non consentire di provvedere al pagamento entro l’anno successivo a quello di maturazione, come ordinariamente avveniva negli anni precedenti.
Tale ritardo non appare fisiologico, dal momento che il dilatarsi della tempistica di erogazione rispetto agli anni precedenti trae origine da cause e situazioni che non sono imputabili alla volontà delle parti.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che le somme in commento, erogate nell’anno 2021 (invece del 2020), non concorrono alla tassazione IRPEF ordinaria ma sono assoggettate alla tassazione separata quali emolumenti arretrati, secondo le disposizioni contenute nell’art. 17, c. 1, lett. b), del TUIR.
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