L'INPS, con la circolare 3 aprile 2007, n.70, ha fornito le istruzioni operative ai datori di lavoro con almeno 50 addetti, per il versamento al fondo tesoreria INPS, istituito dalla legge finanziaria 2007, delle quote di TFR (D.M. 30.1.2007) dei lavoratori che decidono di mantenere (totalmente o parzialmente) l'accantonamento in azienda. Le quote di TFR da versare assumono la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell'accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale. Le quote di TFR da versare sono quelle maturate dal 1° gennaio 2007, fatta eccezione per i TFR dei mesi antecedenti la scelta del lavoratore (esplicita o tacita) di destinare l'intero TFR maturando a una forma di previdenza complementare, ovvero dalla data di assunzione se intervenuta successivamente il 31-12-2006. In particolare, l'INPS ha precisato quanto segue: - sono obbligati al versamento i datori di lavoro appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti. Rientrano nel settore privato anche: gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione; gli enti pubblici economici; gli organismi con rapporti di lavoro costituiti e regolamentati (es. Autorità portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale deriva l'applicazione del TFR secondo l'art. 2120 del codice civile. Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato: - aziende in essere al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell'anno 2006; - aziende che hanno iniziato o iniziano l'attività successivamente al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell'anno di costituzione, vale a dire dalla data di costituzione al 31 dicembre. Conseguentemente, per verificare se si rientra nell'obbligo occorre attendere il 31 dicembre. Se dal calcolo della media il risultato è di almeno 50 addetti, si provvederà al versamento anche ai periodi pregressi (dal mese di costituzione). Le successive variazioni di organico sono irrilevanti. Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento/reinserimento, intermittente, domicilio, ecc.), dall'orario di lavoro e dall'assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto). I Part time si contano in proporzione ex D. Lgs. 61/2001. Inoltre i lavoratori somministrati computano in capo all'impresa di somministrazione; i lavoratori distaccati (Italia e estero) computano in capo al distaccante e i soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro subordinato. Il calcolo del limite dimensionale deve essere effettuato (secondo la circolare dell'INPS) utilizzando le giornate teoriche "previdenziali" (6/settimane - 26/mese - 312/anno). Conseguentemente, la sommatoria delle giornate (sono esclusi i periodi di disponibilità dei lavoratori intermittenti e somministrati) sarà divisa per 312 ovvero per un numero proporzionalmente ridotto in caso di inizio dell'attività in corso d'anno (il valore che determina il risultato 50, e che fa scattare l'obbligo del versamento, è, per l'intero anno, pari a 15.600 giornate). I risultati che determinano un valore con cifre decimali sotto la soglia di 50 unità non comportano l'obbligo del versamento al fondo tesoreria (non sono previsti arrotondamenti, conseguentemente un risultato pari a 49,99 esclude l'obbligo in questione). Calcolato l'organico di riferimento, occorre rilasciare all'INPS apposita dichiarazione. Una volta determinato l'organico di riferimento, il datore di lavoro con almeno 50 addetti è tenuto ad effettuare il versamento, al fondo tesoreria in questione, del contributo pari al TFR, meno il contributo dello 0,50% dovuto al FPLD o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso e che decideranno, espressamente (utilizzando il mod. TFR1, soggetti in forza al 31-12-2006, e TFR2, soggetti assunti dal gennaio 2007), di mantenere (in tutto o in parte) il TFR presso il proprio datore di lavoro. L'azienda con almeno 50 addetti, nonostante l'obbligo di finanziare il fondo tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per i seguenti dipendenti: soggetti con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a tempo determinato) si prende a riferimento, in caso di proroga, la durata complessiva. Secondo l'INPS, in quest'ultimo caso, l'obbligo di versamento decorre dal periodo della proroga, sembrerebbe voler dire che il periodo precedente la proroga (inferiore a tre mesi) rimanga in azienda (l'esclusione non riguarda, invece, i contratti a tempo indeterminato che si interrompono prima dei 3 mesi); lavoratori a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti iscritti ENPAIA; lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali (anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello) prevedono la corresponsione periodica del TFR o accantonamento delle stesse quote a soggetti terzi (esempio Casse Edile, nel settore dell'edilizia); lavoratori stagionali del settore agro alimentare; lavoratori assicurati preso il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionario del servizio di riscossione dei tributi; lavoratori iscritti al fondo delle abolite imposte di consumo. In caso di operazioni societarie straordinarie, l'INPS precisa quanto segue: L'azienda con almeno 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto), deve versare il TFR all'INPS dei lavoratori acquisiti anche se provenienti da impresa esclusa dall'obbligo (meno di 50 addetti). L'azienda con meno di 50 addetti che acquisisce lavoratori , per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto) provenienti da impresa con almeno 50 addetti, dovrà versare il TFR all'INPS limitatamente ai dipendenti acquisiti. In merito all'obbligo di versamento l'INPS precisa che il versamento del TFR al fondo tesoreria decorre: - Lavoratori in forza al 31.12.2006: dal mese successivo alla consegna del mod. TFR1 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale (la scelta di conferite totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare non determina alcun obbligo di versamento al fondo tesoreria), compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1'.1.2007 (con l'interesse pari al 2,74% per il periodo 1' gennaio 2007 - data di versamento) - Lavoratori assunti dal 1'.1.2007: dal mese successivo la consegna del modello TFR2 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale), compresi i periodi pregressi decorrenti dall'assunzione (con l'interesse pari alla rivalutazione al 31 dicembre precedente rapportato al periodo intercorrente dalla data di assunzione alla data di versamento). La scelta di conferire totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare determina, in ogni caso, l'obbligo di il contributo (TFR) fino al momento del conferimento del TFR (non viene menzionato l'obbligo di maggiorare il versamento dell'interesse di cui sopra). Il versamento del contributo (TFR) deve essere eseguito mensilmente attraverso il mod. DM 10/2 (secondo modalità e termini previsti per la contribuzione obbligatoria). Alla cessazione del rapporto, il TFR complessivo è pagato al dipendente dal datore di lavoro, che provvederà a recuperare quanto anticipato (quote INPS) attraverso il versamento contributivo mensile in base alle seguenti priorità: - dai contributi (TFR) dovuti al fondo tesoreria nel mese di conguaglio; - in caso di in capienza, dai contributi obbligatori (IVS e minori) dovuti all'INPS; - in caso di in capienza, dai contributi dovuti ache all'ENPALS, all'INPGI, all'IPOST e all'INPDAP. In caso di anticipazione del TFR (secondo l'art. 2120 del c.c.), l'ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro con riferimento al maturato al 31-12-2006, qualora non vi sia capienza, il datore di lavoro provvederà comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall'art. 2120 del codice civile, per effetto dell'applicazione dell'ultimo comma del medesimo articolo), recuperando la quota INPS attraverso il versamento contributivo, con le stesse modalità precedentemente descritte. La denuncia mensile non può chiudere a credito per effetto dei citati conguagli. A tale proposito l'INPS precisa che qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese, siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione, ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza. L'INPS precisa altresì che resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS (ANF, malattia, maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito dell'azienda. Stante la predetta formulazione, si ritiene che il comportamento da tenere, in sede di denuncia mensile, sia il seguente: - recuperare prima le somme pagate al dipendente per conto del fondo tesoreria INPS, fino a concorrenza delle somme a debito (somme dovute al fondo relative al mese di denuncia e somme dovute all'INPS a titolo di contribuzione obbligatoria fino a concorrenza); - recuperare, successivamente, le somme per assistenze e ANF, anticipate per conto dell'INPS, portando, eventualmente il DM 10/2 a credito, creandosi così la possibilità di provvedere alla relativa compensazione con il modello F24.