Apprendistato sportivo: le istruzioni per le assunzioni fino al 30 giugno 2022
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 91 del 10 novembre 2023, ha fornito le istruzioni in ordine agli obblighi informativi e contributivi afferenti alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.
Le istruzioni si riferiscono alle assunzioni disciplinate dall’art. 1, comma 154 della L. n. 234/2021, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 da parte di società e associazioni che svolgono attività sportiva nell’ambito delle seguenti federazioni: FIP; FCI; FIG; FIGC.
Gli apprendisti, come ricorda il documento di prassi, hanno diritto alle seguenti tutele assicurative: IVS; assegno familiare; assicurazione contro le malattie; maternità; ASpI; assicurazione INAL. L’aliquota a carico datore, per la durata del periodo di formazione, è pari al 10% a cui si devono aggiungere: 1,61% (ASpI); 1,40% in caso di assunzione non a tempo indeterminato; 0,50% o 0,80% a seconda dei dipendenti occupati (FIS o diversa aliquota dei fondi alternativi) – aliquota su cui per il 2022 si deve applicare la riduzione (ved. circ. INPS 76/2022). Trattandosi di datori inquadrati con C.S.C. 1.18.08 non è dovuto il contributo CIGS. L’aliquota a carco apprendista è pari al 5,84%. In caso di trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione, continua ad essere applicata per un anno l’aliquota del 15,84%, nonostante i lavoratori mantenuti in servizio debbano essere assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo descritto trova applicazione anche per i periodi assicurativi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.
La circolare riporta anche le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens. Al riguardo si segnala che è stato istituito il nuovo Tipo Lavoratore “SP” (Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante) con Tipo Contribuzione “J0” (Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%). Vengono poi riportate le indicazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo contributivo, assegnando ai datori un termine fino al 16 febbraio 2024 per le regolarizzazioni.
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