L’INPS, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, ha fornito indicazioni relative alle agevolazioni previste, ai sensi dell’art. 47, c. 4, del D.Lgs. 81/2015, per l’assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamento di disoccupazione, anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, si applica il seguente regime:

  • Riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile), per i primi 18 mesi dall’assunzione. Non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 1, comma 773, L. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
  • Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
  • Esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
  • Incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

In considerazione di quanto sopra, quindi, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

L’INPS ricorda, infine, che l’intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l’assunzione dei lavoratori iscritti alla predette liste a decorrere dal 1° gennaio 2017, non determina il venir meno del regime previsto dall’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità.

Pertanto, le agevolazioni in esame continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31.12.2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31.12.2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.

Per quanto riguarda i beneficiari di trattamento di disoccupazione, l’INPS, ricorda, innanzi tutto, che i lavoratori interessati dalla norma sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Anche in questo caso, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

In particolare:

  • L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo;
  • Si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione;
  • Si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
  • È prevista l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Si segnala, da ultimo, che, in caso di assunzione (disposizione comune ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità e lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione) presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, D.Lgs. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.