Apprendistato primo livello: più conveniente l’assunzione per l’anno 2020
A cura della redazione
L’Anpal servizi, con una nota del mese di febbraio 2020, ha comunicato che per i datori di lavoro che, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020, assumono giovani (dai 15 ai 25 anni non compiuti) con contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D. Lgs. 81/2015), la Legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto lo sgravio contributivo totale per tre anni per le imprese con requisiti dimensionali pari o inferiore a 9 dipendenti.
Invece, per le imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti trova applicazione l’aliquota contributiva pari al 5% per l’intera durata del rapporto di apprendistato.
L’aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista.
Inoltre, la Legge n. 205/17 (Legge di bilancio 2018) ha previsto l’estensione degli incentivi di cui all’art. 32 del D. Lgs. 150/2015.
In particolare il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’1,31%, di cui all’art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs. n. 81/2015, della cancellazione del contributo integrativo dello 0,30%, ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi Interprofessionali e dell’abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista dall’art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. ticket di licenziamento).
Sotto il profilo fiscale, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell’art. 11, co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Diversamente, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo anno, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%.
Nella stessa fattispecie, il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro (da apprendistato a "tutele crescenti") La Legge n. 205/2017 ha previsto un esonero dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli per il lavoro domestico), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tutele crescenti.
Infine l’Anpal ricorda l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che (entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio) hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato.
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