Apprendistato di primo livello: operativo lo sgravio contributivo totale
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, ha riassunto la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo e ha fornito, infine, le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS.
La legge 160/2019 (art. 1, c. 8) ha disposto, per l’anno 2020, uno sgravio contributivo integrale (100%) per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che occupano, alle proprie dipendenze, un numero di lavoratori pari o inferiore a nove.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. L’esenzione contributiva è stata prorogata per il 2021.
Detta esenzione contributiva è stata prorogata, per l’anno 2021, dall’art. 15-bis, c. 12, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020).
Tra i chiarimenti forniti dall’Istituto, in riferimento all’assolvimento dell’obbligo contributivo, si ritiene utile rammentare che, nei rapporti di apprendistato, la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera (minimale) previsto dall’art. 7, c. 1, del D.L. 463/1983 (L. 638/1983). La contribuzione dovuta per gli apprendisti, infatti, deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte (Min.Lav., interpello 22/2016). Per i periodi di formazione non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di una contribuzione figurativa. D’altra parte, sia in relazione all’attività formativa esterna sia a quella svolta nell’ambito della sede aziendale, i contratti collettivi possono, in ogni caso, prevedere condizioni retributive di miglior favore, a fronte delle quali vanno adeguati anche gli obblighi contributivi.
In tema di agevolazioni contributive, si ricorda, inoltre, che a decorrere dal 24.9.2015, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale va calcolata, per i primi due anni, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 773, quinto periodo, della L. 296/2006 (1,5% per il primo anno e 3% per il secondo anno), mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5% ai sensi dell’art. 32, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 150/2015 e per effetto della proroga e stabilizzazione operata dall’art. 1, c. 110, lett. d), della L. 205/2017. Inoltre, in applicazione dell’art. 32, c. 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 150/2015, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del ticket di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, della L. 92/2012) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI e dal suddetto contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
Si ricorda, infine, che l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e rimane tale per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, c. 7, del D.Lgs. 81/2015).
Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.
Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
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