Apprendistato duale: raggiunto l’accordo tra le parti sociali
A cura della redazione

In data 18 maggio 2016, Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL, hanno sottoscritto l’accordo interconfederale che attua le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 relative all’apprendistato di primo e di terzo livello.
L’accordo, che rende applicabile la disciplina al settore industriale, si occupa principalmente degli aspetti retributivi, rinviando alle Regioni e alle Province autonome, nonché alla contrattazione collettiva, per quanto di loro competenza.
Si stabilisce che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione comprendano anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale – coerente con il percorso formativo – al fine della determinazione della retribuzione di riferimento. Quest’ultima, infatti, è stabilita in misura percentuale rispetto al predetto livello di inquadramento. In particolare, per il primo anno, la retribuzione della prestazione di lavoro in azienda non deve essere inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento. La percentuale sale al 55% per il secondo anno, al 65% per il terzo anno e al 70% per il quarto anno (in caso di prosecuzione per il diploma). Rimane salvo che per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Del pari, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi.
Per quanto riguarda l’apprendistato di alta formazione e ricerca, l’inquadramento, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, è commisurato alla durata del percorso. Se è superiore all’anno, l’apprendista può essere inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato e un solo livello sotto per la seconda metà del periodo. Diversamente, per i percorsi di durata non superiore all’anno, l’inquadramento può avvenire ad un livello sotto quello di destinazione finale. Anche in tal caso, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi.
L’accordo stabilisce inoltre che:
- Per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva, i contratti di apprendistato di primo e terzo livello possono fare riferimento, ove non ancora oggetto di una specifica regolamentazione da parte dei CCNL di categoria, alla disciplina del contratti di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi;
- È sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino i prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
- L’accordo in esame è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.
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