L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha chiarito che i versamenti di cui all’ultimo periodo dell’art. 17-bis, c. 1, del D.Lgs. 241/1997 (“versamenti delle ritenute effettuati dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”), introdotto dal DL. 124/2019 (L. 157/2019) sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

Allo scopo, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, si istituisce il seguente codice identificativo: “09” denominato “Committente”.

L’Agenzia delle Entrate, indica, inoltre, le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

Si precisa, infine, che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la risoluzione 109/2019 sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.