Appalti pubblici: l’azienda deve essere in regola quando fa l’offerta
A cura della redazione
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 10/11/2016 n. C199/15, ha deciso che non è in contrasto con la direttiva 2004/18/CE la norma italiana che obbliga le amministrazioni a valutare la mancanza del DURC al momento della data di partecipazione dell’azienda ad una gara d’appalto.
Nel caso esaminato dai giudici europei, un consorzio di imprese aveva partecipato ad una procedura di gara d’appalto per l’affidamento di servizi di pulizia presso un ente pubblico, e lo aveva vinto.
Però al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione che lo aveva indetto ha riscontrato che alla data di presentazione dell’offerta, una delle aziende del consorzio, non era in regola con il pagamento dei premi assicurativi.
L’azienda aveva poi regolarizzato la propria posizione prima dell’aggiudicazione dell’appalto, ma l’amministrazione pubblica aveva comunque escluso il consorzio dalla gara.
E’ stato quindi presentato ricorso al TAR, che però ha dato ragione all’amministrazione pubblica. Si è quindi ricorso al Consiglio di Stato che ha investito della questione la Corte di giustizia europea sollevando il dubbio di legittimità della norma italiana con il diritto comunitario.
Più precisamente oggetto del giudizio di legittimità è stato l’art. 38, par. 1, lett. i) del D.lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dal nuovo codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) che escludeva dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, i soggetti responsabili di violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti.
La norma, oggi recepita nel D.lgs. 50/2016, invece è stata considerata legittima dalla Corte di Giustizia UE, dato che l’art. 80 del nuovo testo ha introdotto in termini uniformi la vecchia disciplina oggi abrogata.
In conclusione i giudici europei hanno dichiarato che l’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussiste alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussiste più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
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