L’Agenzia delle entrate, in occasione del III° Forum commercialisti del 13 gennaio 2020, rispondendo ai vari quesiti, ha risposto che se il committente affida il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati il limite di 200 mila euro va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti.

Pertanto se la somma dei contratti è complessivamente superiore a 200 mila euro annui, l’art. 4 del DL 124/2019 (L. 157/2019) trova applicazione nei confronti di tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

In merito al controllo degli F24 che deve essere svolto dal committente, l’Agenzia delle entrate, richiamando la risoluzione n. 109/E del 2019, ha ribadito che poiché l’impresa appaltatrice effettua i versamenti cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se i dipendenti risultano occupati presso lo stesso committente.

In altre parole, potrà essere compilato un solo mod. F24 per ciascun committente indicando il codice fiscale dello stesso nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare unitamente al codice identificativo 09.

Sull’inversione contabile in materia di IVA che il Decreto fiscale estende alle prestazioni effettuate mediante contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili, l’Agenzia delle entrate precisa che non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo al committente.

Sulla richiesta se sia corretto affermare che l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni comprenda solo le prestazioni di manodopera inquadrabili nell'oggetto dell'attività di produzione di beni e/o servizi del committente e non anche quelle ad essa estranee (es: riparazione di attrezzature), l'Agenzia delle entrate precisa che la norma non opera distinzioni, ben potendo quindi le prestazioni di servizi essere espletate nell'ambito di funzioni strumentali all'oggetto dell'attività del committente. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle prestazioni di servizi nell'ambito della logistica  e del facchinaggio, senz'altro sussumibili nella nuova previsione normativa, anche se rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (produzione o distribuzione).

L’Agenzia delle entrate risponde anche ad un quesito riguardante il credito d’imposta per investimenti e ricerca a favore dei professionisti rispondendo che stante il tenore letterale della norma (art. 1, c. 194 della Legge di Bilancio 2020) si evince che il legislatore ha inteso estendere ai professionisti esclusivamente il credito d’imposta del 6% e non anche quello del 40%, stabilito per le imprese.

Infine, in merito alla domanda se i crediti da ritenute da evidenziare nel mod.770 restano esclusi dalla nuova disciplina di cui all’art. 17, c. 1 del D.Lgs. 241/1997 (riguardante l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione) e di conseguenza possono essere utilizzati senza la preventiva presentazione del relativo modello, l’Agenzia delle entrate risponde (richiamando la risoluzione n. 110/E del 2019) che la previsione in argomento non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta, Ai suddetti crediti, invece, è applicabile l’obbligo di presentare il mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia stessa.