APE sociale: possono presentare domanda anche i soggetti decaduti
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 35 del 12 marzo 2020, ha fornito istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dall’art. 1, c. 473, della L. 160/2019, con riferimento al periodo di sperimentazione dell’APE sociale.
Dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni di cui all’art. 1, c. da 179 a 186, della L. 232/2016, come modificato dall’art. 1, c. 162, lett. b), c), d) e h), 163, 164 e 167 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dalla legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020 e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.
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