L’INPS, con la circolare n. 34 del 23 febbraio 2018, ha fornito le istruzioni applicative in merito alle modifiche apportate, dalla Legge 205/2017, alla disciplina dell’Ape Sociale, nonché ulteriori chiarimenti con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi ed abbiano concluso, da almeno 3 mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.

I soggetti interessati devono aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi, nell’arco dei quali devono aver mantenuto lo status di disoccupati.

Lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione, non sospende il decorso dei predetti 3 mesi, ma dovrà, in ogni caso, terminare entro il 31.12.2018.

In riferimento ai caregivers, l’INPS ricorda che, a decorrere dall’1.1.2018, può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave.

Per tali soggetti la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • aver compiuto i settanta anni di età;
  • essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
  • essere deceduti o mancanti.

Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno 6 mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I 6 mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.

Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo, dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale status da una data anteriore.

In riferimento ai lavoratori “gravosi”, si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per l’accesso al beneficio dell’APE sociale si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

  • svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
  • svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei 7 anni o dei 6 anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

I requisiti contributivi richiesti per la fruizione dell’APE sociale sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni (i figli legittimi sono equiparati quelli naturali ed adottivi).

Infine, per ciò che concerne i termini di presentazione delle istanza, l’Istituto previdenziale chiarisce che i soggetti che si trovano, nel corso dell'anno 2018, nelle condizioni di accesso all’APE sociale, devono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.

L’INPS comunicherà, ai richiedenti, l’esito dell’istruttoria delle domande:

- entro il 30.6.2018, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31.3.2018;

- entro il 15.10.2018, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15.7.2018;

- entro il 31.12.2018, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.