La CNCE, con la nota del 25 gennaio 2016, ha precisato che la contribuzione al fondo nazionale APE dal 1° ottobre 2014 è valida "per tutti i lavoratori iscritti" alle Casse Edili promananti dai CCNL dell'industria e della cooperazione edile. 

Come si ricorderà l’operaio matura il diritto all’Anzianità Professionale Edile (APE) quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore, anche in più circoscrizioni territoriali, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL, le ore di assenza per congedo matrimoniale, le ore per ogni mese intero di servizio militare di leva e le ore per congedo parentale.

La nota precisa anche che i coefficienti da utilizzare per il calcolo della prestazione APE per gli apprendisti sono quelli della qualifica di riferimento per la retribuzione nel caso di apprendistato professionalizzante (ad esempio: la prestazione per l'apprendista con inquadramento finale al IV livello sarà calcolata con i coefficienti dell'operaio specializzato) o, negli altri casi, quelli derivanti dall'applicazione ai coefficienti per gli operai della percentuale utilizzata per il calcolo della retribuzione dell'apprendista.

La prestazione da erogare agli eredi di un lavoratore, deceduto successivamente al 1° ottobre 2014 (cosiddetta APE 300 ore) sarà anticipata dalla Cassa Edile che ne potrà chiedere il rimborso al Fondo nazionale successivamente al 30 aprile 2016.