L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 88E del 17 dicembre 2018, ha chiarito che il credito di imposta relativo all’APE possa essere riconosciuto, sotto forma di rimborso, dall’INPS, anche in favore dei pensionati residenti all’estero e di quelli incapienti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.

L’Istituto Previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario.

Allo scopo si rammenta che i commi 166 e ss. dell’art. 1, della L. 232/2016 disciplinano l’istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica (cd. APE), ovvero del prestito garantito dalla futura pensione di vecchiaia del richiedente sulla quale sarà recuperato ratealmente l’ammontare del prestito comprensivo dl interessi passivi e premio assicurativo di premorienza.

Il prestito viene corrisposto mensilmente ai beneficiari da parte degli Istituti finanziatori e successivamente recuperato dall’INPS sul trattamento pensionistico spettante agli interessati.

Il comma 177 della citata legge riconosce un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% pari a un ventesimo degli interessi passivi e dei premi assicurativi pattuiti nel contratto di finanziamento e corrisposti al soggetto erogatore.