Anticipo finanziario TFR e TFS: indicazioni operative
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 130 del 17 novembre 2020, ha fornito le indicazioni per l’accesso al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o di Fine Rapporto (TFR), previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.
Queste categorie di dipendenti pubblici che fruiscono della pensione cd. Quota 100 o che possiedono i requisiti pensionistici previsti dall’art. 24 del D.L. 201/2011, possono richiedere, quindi, alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45mila euro, sulla base di un’apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione dell’indennità di fine servizio.
L’anticipo finanziario è concesso a fronte di una richiesta di certificazione che il soggetto interessato deve presentare online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze prodotte all’INPS ai fini della cessione ordinaria (di cui al DPR 80/1950).
La struttura territoriale competente provvederà a rilasciare la certificazione all’utente entro 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell’Area riservata. La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario diviene efficace solo dopo la cosiddetta “presa d’atto” positiva da parte della competente struttura territoriale, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.
L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/ TFR) spettante all’iscritto.
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