L’Inps, con la circolare n. 3 del 9 gennaio 2020, ha reso noto che dal 1° gennaio 2020 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni stessi.

Le disposizioni riguardano coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2020:

–    Euro 725,39 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

–    Euro 1.269,43 per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).