L’ art. 112 del Decreto di Agosto, prevedeva il raddoppio del limite di esenzione fiscale per beni e servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali. I fringe benefits , o più comunemente riconosciuti quale “welfare aziendale”, sono non imponibili IRPEF in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir e la validità dell’agevolazione era limitata al 2020 e prevedeva l’innalzamento a 516,46 rispetto ai precedenti 258,23 .

Considerando che i fringe benefits sono praticamente compensi in natura, che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i lavoratorisono stati molto apprezzati dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto, per esempio, all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano fiscalmente e previdenzialmente fortemente più imponibili.

Tra i più apprezzati ricordiamo i buoni pasto o buoni mensa aziendali, l’alloggio in appartamenti o alberghi a carico dell’azienda, l’uso di particolari beni di proprietà dell’azienda come (telefono aziendale, tablet, pc o altri devices aziendali), autovetture ad uso promiscuo. Mentre tra i servizi citiamo gli asili aziendali, le polizze assicurative, i trasporti collettivi e i prestiti aziendali.

Visto che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell’anno successivo), per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente, per avere diritto all’agevolazione tale evento deve verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021.)

Le imprese hanno quindi ancora pochi giorni per fruire e far fruire ai propri dipendenti di tale agevolazione.