La Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. 48/2023 (cd decreto lavoro), ha introdotto all’art. 39-bis, in via transitoria, un trattamento integrativo speciale non imponibile, sia fiscalmente che contributivamente, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro notturno e a titolo di prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, nel periodo 1° giugno – 21 settembre 2023.

Lo scopo della disposizione è quello di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Per tale ragione, i destinatari della norma sono i lavoratori dipendenti del settore privato del turismo e degli stabilimenti termali che, nel corso del 2022, abbiano ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (parametro fiscale).

Il riconoscimento del citato trattamento da parte del sostituto d’imposta è subordinato alla presentazione di una richiesta da parte del lavoratore il quale deve, altresì, autodichiarare di non aver superato, nel 2022, il limite retributivo predetto.

La struttura del trattamento in esame dovrebbe ricalcare, nella sostanza, quella prevista per il trattamento integrativo introdotto dall'art. 1 del D.L. 3/2020. Pertanto, il sostituto di imposta che ha erogato il trattamento matura nei confronti del Fisco un credito di imposta che potrà compensare ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.

Ai fini dell’applicazione della norma sono ancora attese le necessarie istruzioni.