La regione Piemonte, con una nota protocollo del 4 febbraio 2019, ha comunicato che anche sulle convenzioni di tirocinio dovrà essere apposta la marca da bollo, dato che ai sensi del DPR 642/1972 tra i documenti soggetti ad imposta vi rientrano le scritture private contenenti convenzioni.

Pertanto per le convenzioni stipulate a partire dal 1° febbraio 2019 l’apposizione della marca da bollo sarà oggetto di verifica amministrativa da parte dei competenti uffici regionali, sia per i tirocini attivati nell’ambito delle misure regionali che per i tirocini attivati al di fuori di qualsiasi misura.

Rimangono esclusi il Progetto formativo individuale e gli eventuali allegati alla convenzione, come ad esempio le autocertificazioni dei soggetti ospitanti.

Comunque non a tutte le convenzioni deve essere apposta la marca da bollo. Rimangono esenti quelle stipulate tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante qualora entrambi siano previsti dall’art. 16 all. B del DPR 642/1972 (esempio: Atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni).

Se una delle parti della convenzione è l’Università, la convenzione è assoggettata alla marca da bollo.

Se il soggetto ospitante è esente dalla marca da bollo in virtù di norme speciali (ad esempio: Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva; le Onlus; i Partiti politici e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI ai sensi dell’art. 27 all. B del DPR 642/1972) dovrà essere riportato nella convenzione il riferimento normativo che dispone l’esenzione.

Infine, conclude la nota protocollo, nella convenzione è possibile prevedere che l’apposizione della marca da bollo sia a carico del soggetto ospitante.