Nel caso delle persone con disabilità, ed in particolare per i non vedenti (intesi come le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione), l’art. 15, comma 1-quater, del TUIR, consente di fruire, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione nella misura del 19%, per le spese sostenute per l’acquisto dei cani guida. La norma riconosce anche una detrazione forfetaria di euro 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del suddetti animali.

Queste spese possono essere sostenute, totalmente o parzialmente, dal datore di lavoro attraverso un piano welfare? O meglio, se il datore di lavoro decidesse di farsi carico di queste spese, per il dipendente sarebbero retribuzione in natura assoggettabile ad imposte e contributi oppure potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’art. 51, c.2, lett. f) de TUIR?

Si ritiene di rispondere positivamente alla domanda dato che la disposizione del TUIR prevede che” non concorre a formare reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro e offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari di cui all’art. 12 del citato Testo Unico per le finalità dell’art. 100.

Le finalità a cui fa riferimento quest’ultima disposizione sono: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e culto.

Come anche ricordato dalla guida alle dichiarazioni fiscali 2018 (circ. A.E. n. 7/E del 2018), le spese per l'acquisto dei cani-guida sono incluse nella macro categoria delle spese sanitarie ai sensi dell'Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Pertanto l’eventuale costo per l’acquisto del cane-guida potrebbe essere sostenuto dal datore di lavoro (solo direttamente visto che i flexible benefit della lett. f) non consentono il rimborso), ma per fruire dell’esenzione fiscale e contributiva è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal legislatore. In particolare è necessario che la spesa:

  • Sia prevista da un piano welfare istituito volontariamente oppure in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;
  • Sia rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti (ad esempio: tutti coloro che hanno un familiare portatore di handicap o anziano) oppure ai loro familiari (individuati dall’art. 12 del TUIR).

Non si pensi che quanto scritto fin qua sia una situazione eccezionale e rara.

Infatti generalmente si pensa che i cani-guida siano addestrati solo ed esclusivamente per assistere le persone prive della vista o gli ipovedenti, ma non è così. Vi sono, infatti, gli ‘hearing dog’, ovvero i cani addestrati per assistere le persone sorde e ve ne sono anche per le persone autistiche o meglio persone che presentano i cosiddetti “Disturbi dello Spettro Autistico” (DSA). E queste ultime non sono una rarità.