Anche la proroga della CIGS nel Decreto fiscale 2018
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 247 del 23/10/2018 è stato pubblicato il DL 23/10/2018 n.119 meglio noto come Decreto Fiscale, che tra le diverse disposizioni prevede anche possibilità di richiedere la proroga della CIGS da parte delle imprese che hanno un organico inferiore a 100 unità lavorative.
Il provvedimento amplia il raggio d’azione del beneficio, dato che originariamente tale proroga poteva essere richiesta solo dalle imprese con un organico superiore alle 100 unità lavorative.
Inoltre tra le causali che consentono la proroga della CIGS è stato inserito anche il contratto di solidarietà che si aggiunge alla riorganizzazione aziendale e alla crisi aziendale.
La maggior parte delle disposizioni contenute nel Decreto fiscale riguarda la definizione agevolata. In particolare:
- può essere definito il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24/10/2018, purché non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento, per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e IVA. Per fruire della definizione è necessario presentare le dichiarazioni entro il 31 maggio 2019.
- si prevede la definizione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, degli atti di recupero notificati entro il 24/10/2018, mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.
- si prevede l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017, senza corresponsione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive, versando integralmente, in un’unica soluzione entro il 31/07/2019, o in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Con le medesime modalità sopra descritte possono essere estinti anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017 a titolo di risorse proprie tradizionali della UE (si tratta in particolare di dazi doganali che devono essere versati all’atto dell’importazione di merci da Paesi terzi) e IVA (art.5 DL 119/2018).
- si prevede l’annullamento al 31/12/2018 dei debiti di importo residuo, alla data del 24/10/2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2010, anche se riguardano cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui al punto precedente.
- si prevede, previa domanda dell’interessato, la definizione delle controversi attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello della Cassazione.
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi: della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30 mila euro di imponibile annuo e della definizione agevolata (versamento del 50% delle imposte accertate, ad eccezione dell’IVA e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti).
- è ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari per i quali non è ancora intervenuta la sentenza passata in giudicato maturati fino al 31/12/2018 a titolo di imposta di consumo, mediante versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA. L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite dei 100 mila euro annui e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Novità si registrano anche riguardo alla fatturazione. Più precisamente si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici. Si prevede infine la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.
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