L'INPS, con il messaggio 19/11/2008 n.25982, ha precisato che i periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell'istituzione della gestione separata ex art. 2, c.26 della L 335/95, possono essere riscattati anche da coloro che risultano iscritti alla predetta gestione come liberi professionisti.
L'Istituto previdenziale è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che la Legge 488/99 (il DM 2/10/2001 che ne ha dato attuazione e la circolare interpretativa 117/2002) , nel regolamentare la suddetta facoltà di riscatto, ha stabilito che la stessa può essere esercitata dagli iscritti alla gestione separata senza specificare se come liberi professionisti o come collaboratori. Ai fini del riscatto la collaborazione coordinata e continuativa viene richiesta solo come periodo di attività svolto prima del 1° aprile 1996, ossia prima dell'entrata in vigore della disposizione normativa contenuta nella L. 335/95 sulla gestione separata.
In ogni caso ricorda l'INPS, il fatto di aver svolto periodi come cococo deve essere confermato con l'esame della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali dove risulta chiaramente il tipo di attività esercitata a quel tempo.
Infine in merito al requisito dell'iscrizione alla gestione separata, l'INPS specifica che deve ritenersi perfezionato quando, alla data della domanda di riscatto, il richiedente risulti titolare di almeno un contributo validamente accreditato alla predetta gestione. Non rileva invece il fatto che risulti in corso un'attività che comporti obblighi contributivi verso la gestione separata.