Previndai, sul proprio sito internet, ha ricordato che dal 2018, il Fondo di previdenza complementare ha aperto le porte anche ai familiari fiscalmente a carico del dirigente iscritto.

A tal fine è stata predisposta una procedura via web per formalizzare l’adesione dei familiari.

E’ bene ricordare che si considerano familiari fiscalmente a carico i soggetti indicati all’art. 12 del TUIR e precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (anche non conviventi); il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne (conviventi o che ricevano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria).

Spetta la dirigente già iscritto avviare il processo di adesione al Fondo del familiare, all’interno della propria area riservata, utilizzando una specifica funzione. Dopodiché i successivi adempimenti saranno direttamente a cura del familiare cui verrà abilitata una propria area riservata.

Il processo si conclude con l’acquisizione da parte del Fondo del modulo di adesione compilato e trasmesso via web completo di tutte le sottoscrizioni richieste.

Una volta perfezionata l’adesione del familiare la sua posizione previdenziale può essere alimentata: dal dirigente che ne ha proposto l’iscrizione, cui il familiare sia fiscalmente a carico; da altro dirigente iscritto, cui il familiare sia contestualmente a carico, e che abbia avanzato richiesta di versamento tramite lo specifico modulo; dal familiare stesso, se maggiorenne.

E’ data facoltà di determinare liberamente l’ammontare e la periodicità della contribuzione, nel rispetto delle seguenti condizioni: l’importo del primo versamento è pari almeno a  300,00 euro (si tratta del primo versamento che, in assoluto, perviene sulla posizione previdenziale del familiare); mentre l’importo dei successivi versamenti deve essere almeno di 100,00 euro ciascuno.

Il versamento della contribuzione deve essere effettuato con bonifico bancario utilizzando le coordinate indicate sul modulo di bonifico, disponibile nell’area riservata alla funzione “663 – Modulo di bonifico” cliccando sul tasto “B” della colonna “Strumenti”.

E’ importante riportare nella causale del bonifico l’esatto “Riferimento”, reperibile sul modulo 663, in quanto questo consente la tempestiva attribuzione dell’importo al corretto destinatario.

Il “Riferimento”, infatti, rappresenta fattore certo di collegamento tra il soggetto che dispone il bonifico, il versamento e il familiare destinatario della contribuzione.

Il mancato o l’utilizzo non corretto del “Riferimento” può comportare sia il ritardo nell’investimento del relativo contributo sia l’errata imputazione dello stesso.

Posto che il familiare dispone di 30 giorni per recedere dall’adesione, le somme eventualmente versate nel periodo in cui è possibile esercitare tale diritto saranno avviate alla gestione con la prima valorizzazione utile successiva al quarantesimo giorno dal perfezionamento dell’adesione stessa.

L’esercizio di tale diritto non comporta costi né necessita di motivazione.

Per esercitare il diritto di recesso occorre accedere alla specifica funzione “Recesso”, disponibile nella area riservata del familiare, e compilare il relativo modulo.

E’ necessario trasmettere tale modulo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’adesione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il modulo e la ricevuta di avvenuto invio della raccomandata devono essere anticipati via email all’indirizzo recesso@previndai.it.

All’atto dell’acquisizione del modulo il Fondo provvederà all’annullamento dell’adesione e alla chiusura della posizione previdenziale.

Nel caso in cui il familiare perda la condizione di fiscalmente a carico, il dirigente iscritto dovrà tempestivamente darne comunicazione al Fondo.

Per quanto riguarda la deducibilità dei contributi versati al Fondo, Previndai distingue tre situazioni:

  • Se il familiare non ha redditi, la deducibilità spetta al dirigente nel limite di Euro 5.164,57.
  • Se il familiare invece dispone di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, la deducibilità spetta, in primis, al familiare e, solo dopo aver esaurito il suo reddito, spetta, per un ammontare da questi non dedotto e fermo restando sempre il limite di importo pari a 5.164,57 euro, al dirigente iscritto.
  • se il familiare dispone di un reddito superiore a 2.840,51 euro, la deducibilità spetta direttamente al familiare ex fiscalmente a carico nel rispetto del massimale pari a 5.164,57 euro.