La maggior parte delle disposizioni dell’art.51, c. 2 del TUIR escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, e quindi dalla base imponibile contributiva e fiscale, i beni, i servizi e a volte anche le somme (sotto forma di rimborso spese) purchè riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti.

Se non vi sono particolari problemi ad individuare nel loro complesso tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato, non è così semplice individuare una categoria di dipendenti.

L’Agenzia delle entrate (circ. n. 28E/2016) ha semplicemente richiamato, senza entrare nei particolari, la circolare del Ministero delle finanze n.326/1997 (par. 2.2.6) secondo cui nel concetto di “categorie di dipendenti” è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Un tassello in più al puzzle è stato aggiunto dalla circ. 5E/2018 dove l’Agenzia delle entrate ha sottolineato che l’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Inoltre, sempre l'Agenzia delle entrate, ha precisato che può peraltro configurarsi quale “categoria di dipendenti” l’insieme di lavoratori che avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare ricevono una “quantità” di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio, in ragione del risparmio contributivo di cui a seguito di tale scelta beneficia il datore di lavoro.

Da quanto sopra riportato si evince che la definizione delle categorie omogenee di dipendenti può avvenire sulla base di diversi criteri, purché questi individuino gruppi di soggetti ben distinti.

Pertanto, a titolo esemplificativo, potranno essere individuate categorie omogenee di dipendenti prendendo in considerazione i seguenti criteri:

  • L’inquadramento: distinguendo tra operai, impiegati, quadri e dirigenti;
  • Il livello contrattuale: II livello, III livello ecc.
  • Il luogo di lavoro: dipendenti che lavorano presso la sede, un ramo d’azienda, un reparto, una filiale ecc.
  • La genitorialità: i dipendenti che hanno figli minorenni, maggiorenni, portatori di handicap ecc.
  • I Caregivers: lavoratori che devono assistere un familiare non autosufficiente (anziano, disabile ecc.)
  • Il livello di reddito: dipendenti che possiedono un reddito per nucleo familiare sotto una certa soglia (es: ISEE);
  • Il Premio di risultato: dipendenti che hanno diritto al premio di risultato e decidono di convertilo in welfare aziendale.
  • L'occupabilità: dipendenti a maggiore rischio di non impiegabilità e conseguente fragilità sociale.

Ma l’elenco potrebbe essere molto più lungo. L’importante, come sopra ricordato, è che i beni e i servizi non vengano riconosciuti solo ad un'unica persona in quanto tale.

Il concetto è stato ribadito, sempre dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 10 del 25/01/2019 secondo cui l’amministratore unico della società e il “direttore di sala”, non configurano una “categoria di dipendenti” e, conseguentemente, non possono essere destinatari del regime esentativo della lettera f) dell’articolo 51 del TUIR.

La compatibilità del ruolo di amministratore con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, in assenza di specifici limiti normativi, non è esclusa a priori; pur tuttavia, affinché un rapporto di lavoro si configuri, ai fini fiscali, quale rapporto di lavoro dipendente è necessario che la prestazione di lavoro sia svolta, con qualsiasi qualifica, “alle dipendenze e sotto la direzione di altri” (articolo 49, comma 1, del TUIR).