Anche gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI fruiscono del regime agevolato fiscale
A cura della redazione
L’INL, con la nota 6/11/2017 n.9678, facendo seguito alla lettera circolare del Ministero del lavoro 1/2016, ha precisato che il regime agevolato fiscale previsto dall’art. 67 del TUIR, dopo le modifiche apportate dall’art. 90 della Legge 289/2002, trova applicazione nei confronti di qualunque organismo che risponde all’obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.
Sono quindi ricompresi nel regime agevolato tutti i soggetti, quali il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto che svolga quelle funzioni sociali di promozione del benessere psicofisico della persona con finalità di carattere educativo e formativo.
Infatti, l’art. 90 della citata Legge, stabilisce che sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi, erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
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