Si è più volte ricordato che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 5E/2018 ha precisato che l’espressione “categorie di dipendenti”, richiesta come condiziona basilare da alcune disposizioni dell'art. 51, c. 2 del TUIR, per fruire dell'esenzione fiscale, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte. In sostanza ciò che deve essere evitato è che le somme ed i servizi previsti nel piano welfare costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, escludendo tutti gli altri. Ne consegue che se un datore di lavoro prevede in un regolamento welfare che saranno riconociuti beni e servizi alle varie categorie di dipendenti, inclusi gli apprendisti che hanno maturato una determinata anzianità aziendale, non viola il dettato normarmativo, ben potendo essere un legittimo parametro l'azianità azindale. Pertanto, rispetta la condizione contenuta nel TUIR, la norma regolamentare, ad esempio, che riconosce il diritto ai benefit non solo agli apprendisti che risultano in forza ad una certa data, ma anche a coloro che verranno assunti con il contratto di apprendistato durante il periodo di vigenza del regolamento welfare, dopo aver maturato un certo numero di mesi di anzianità.