L’art. 12 del D.L.149/2020, modificando l’art. 12 del D.L.137/2020 (inserimento del comma 8-bis), ha precisato che i trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 12 sono riconosciuti anche a favore dei lavoratori in forza alla data del 9.11.2020. Detta disposizione si applica anche all’FSBA (fondo alternativo settore dell’artigianato) e al TIS (fondo alternativo per i dipendenti delle agenzie di somministrazione) per effetto di quanto disposto dall’art. 12, comma 8, del D.L. 137/2020 (la norma citata che i fondi di cui all’art. 27 del D.LGS. 148/2015 garantiscono l'erogazione dell'assegno