L’INPS, con il messaggio 3649 del 5 ottobre 2022, in relazione alla contribuzione rivista dalla Legge 234/2021 e dovuta per gli ammortizzatori sociali 2022, ha precisato che i codici da utilizzare nell’Uniemens, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

L’Istituto previdenziali ricorda che i codici L029 e L030 erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all’art.1, c.217, della Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA.

Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).

Pertanto, detti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.

Non configurandosi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura dell’aliquota ridotta FIS per l’anno 2022 è sempre maggiore dell’aliquota vigente nell’anno 2021), i suddetti codici sono stati resi non operativi e non inseriti nell’Allegato Tecnico UniEmens.

Invece, in merito all’aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%, l’INPS precisa che il codice “M033” può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

•CSC 7.01.XX – 7.02.XX - CSC 7.03.01 (imprese commerciali);

•CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);

•CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

Infine il Messaggio sottolinea, al riguardo, che i predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale, secondo le istruzioni di cui al citato messaggio n. 2637/2022.