L’Agenzia delle entrate – riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che i contribuenti che versano entro il 7 dicembre p.v. le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018 della c.d. rottamazione - bis, possono essere ammessi automaticamente ai benefici della Definizione agevolata prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”).

Più precisamente l’Agenzia si rivolge a coloro che hanno già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ma non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre. Entro lo stesso termine del 7 dicembre 2018 dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre u.s..

A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17  (cosiddetta “rottamazione-bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne una copia compilando l’apposito form. Basta inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

L’Agenzia precisa inoltre, che eventuali somme che dovessero essere versate, dopo la data di entrata in vigore del decreto, riferite a carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del decreto stesso, saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella Definizione agevolata 2000/17 o altrimenti, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.

Infine, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della c.d. “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata, con la conseguenza che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, riprenderà le procedure di riscossione.