Amianto: fissata la misura dell’addizionale 2017 da applicare in sede di autoliquidazione
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 10/01/2018 n.2, ha fissato per l’anno 2017 la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo vittime dell’amianto che dovrà essere applicata in sede di regolazione dei premi con l’autoliquidazione in scadenza il prossimo 16 febbraio.
In particolare la misura è pari all’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa e nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore della navigazione relative alle categorie naviglio trasporto passeggeri e concessionari di bordo, trasporto merci nazionale e internazionale.
Sono stati inoltre confermati per l’anno 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale (decreto interministeriale 12/01/2011 n.30).
L’INAIL, coglie l’occasione anche per ricordare che la recente Legge di Bilancio 2018 all’art.1, c. 189, ha disposto che a carico delle imprese non trovi applicazione l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.
A seguito di tale modifica normativa, l’INAIL ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.
Sono infine stati modificati i programmi per escludere l’applicazione dell’addizionale amianto dal calcolo del premio anticipato dovuto per i codici ditta e le posizioni assicurative territoriali e della navigazione di nuova istituzione.
I certificati di assicurazione e di conteggio del premio emessi prima degli adeguamenti riguardanti il 2018 saranno rielaborati tempestivamente dalle sedi INAIL.
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