L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E dell’11 febbraio 2011, ha reso noto che La sospensione dei versamenti tributari, prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2010 per i contribuenti interessati dalle alluvioni che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta.

Pertanto, viene chiarito che i sostituti d’imposta devono continuare anche nel 2011 ad operare le ritenute relative ai redditi erogati nei confronti dei soggetti interessati dall’evento eccezionale in argomento. Ciò vuol dire che è precluso ai sostituti d’imposta l’uso nel CUD 2011 e, conseguentemente, nel modello 770/2011, dello specifico codice descrittivo previsto nell’elenco degli eventi eccezionali, predisposto per la generalità dei modelli dichiarativi.
Al contrario, tale codice può essere utilizzato dai soggetti inclusi negli elenchi allegati al decreto 1° dicembre 2010 per la compilazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.