Sulla G.U. n. 293 del 16/12/2010 è stato pubblicato il DM 01/12/2010 che fissa al 22 dicembre p.v. il termine entro il quale i soggetti operanti nei territori della regione Veneto colpiti dall’alluvione e che hanno fruito della sospensione dei tributi e dei contributi per il periodo 31/10/2010 – 20/12/2010, dovranno effettuare il versamento delle somme dovute.
Hanno fruito della sospensione le imposte  sui  redditi  e  l'imposta  regionale   sulle   attivita' produttive scadenti nel predetto periodo ed i   contributi previdenziali  ed  assistenziali  e  i  premi  per  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Per poter fruire della sospensione i soggetti devono aver prodotto entro il 10 dicembre u.s. ai  sindaci  dei  comuni  di  residenza ovvero della sede delle relative aziende una dichiarazione, resa  ai  sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in ordine al fatto che  gli  eventi  alluvionali  hanno prodotto  il  fermo  della   propria   attivita'   economica   ovvero determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.