La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’ordinanza n. 3903 del 22 ottobre 2010 (G.U. n. 261 dell’8 novembre 2010), ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e delle imposte per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.

Per gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010.
Nei confronti di tali soggetti sono sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attività di impresa o professionale con domicilio fiscale o aventi sede operativa in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanze di sgombero adottate dai sindaci dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova, nonchè in favore dei soggetti occupati nelle medesime attività di impresa, come individuati dal competente Prefetto, sono sospesi dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. La sospensione non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta. Esaurito il termine di sospensione i predetti contribuenti provvedono al pagamento delle imposte sospese. I comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova possono esonerare dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre 2010.