L’Inps e L’Inail, rispettivamente, con il messaggio n. 11094/2010 e la nota n. 3410/2010, hanno fornito istruzioni operative in merito alla sospensione dei contributi da parte dei datori di lavoro privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, che alla data dell’evento atmosferico esercitavano attività di impresa o professionale nelle zone colpite dall’alluvione.

I predetti soggetti, così come previsto dall’OPCM n. 3856 del 10 marzo 2010, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
Le parole "in immobili dichiarati inagibili" sono state soppresse dall'articolo 10, comma 1, dell'OPCM n. 3863 del 31 marzo 2010, pertanto la sospensione dei versamenti si applica anche ai soggetti che alla data dell'evento non avevano sede operativa in immobili dichiarati inagibili a causa degli eventi atmosferici in discorso.
Nei confronti degli stessi soggetti, infine, l'art. 5, comma 2, ha stabilito che "sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva".
Per effetto della suddetta disposizione, pertanto gli agenti della riscossione sospenderanno d'ufficio i procedimenti di riscossione coattiva.
La sospensione si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, ai committenti privati e ai lavoratori autonomi (titolari e soci di imprese artigiani, soci non artigiani, ecc.) per i seguenti versamenti:
1. pagamenti in unica soluzione del premio di Autoliquidazione 2009/2010 con scadenza 16 febbraio 2010;
2. prima e seconda rata del premio di Autoliquidazione 2009/2010 con scadenza rispettivamente al 16 febbraio 2010 e al 16 maggio 2010, ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999;
3. ogni altro pagamento ricadente nel periodo 20.12.2009 - 30.6.2010, comprese le rateazioni ordinarie in corso alla data dell'evento, concesse dall'Istituto.
Poiché l'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, le somme regolarmente versate fino a tutto il 16 marzo 2010 non saranno restituite, secondo quanto stabilito espressamente dall'articolo 5, comma 5, secondo cui "non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".
Non sono sospesi i versamenti dovuti per regolarizzare debiti contributivi già scaduti alla data del 20 dicembre 2009, infatti l'articolo 5, comma 4, dell'OPCM n. 3856 ha stabilito che "fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti ivi previsti, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009 ...".
La riscossione delle somme non versate per effetto della sospensione è stata stabilita dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza in discorso, senza applicazione di oneri accessori (sanzioni civili e interessi) mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.