Alluvione Romagna: la sospensione per i giornalisti autonomi
A cura della redazione
L’INPGI, con la circolare n. 6 del 4 luglio 2023, ha fornito ai giornalisti autonomi le istruzioni per la sospensione contributiva disposta in relazione all’evento alluvionale che ha interessato Emilia Romagna, Marche e Toscana.
La circolare precisa innanzitutto che i soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:
- i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI;
- i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
In particolare, per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il committente è responsabile anche del versamento della quota a carico del collaboratore e, pertanto, il soggetto che usufruisca della sospensione contributiva dovrà sospendere l’intero versamento contributivo (quota a carico committente e quota a carico del giornalista).
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione - salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione – riguarderà:
a) il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
b) la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
c) il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
Per quelle aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi - la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato al Decreto legge n. 61/2023.
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI.
Il recupero dei versamenti sospesi avviene mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Entro la stessa data dovranno essere presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
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