L’INPS, con il messaggio n. 4561 del 19 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative e contabili in merito a quanto disposto dal D.L. 132/2023 (L. 170/2023), che ha prorogato al 10 dicembre 2023 il termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi in seguito all’alluvione che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 nei territori indicati dalla L. 100/2023 (Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena).

Nel provvedimento, sono illustrate, in particolare, tutte le modalità di versamento dei contributi sospesi, relativi ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati dalle disposizioni normative:

·         datori di lavoro con dipendenti;

·         artigiani e commercianti;

·         committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata;

·         aziende agricole assuntrici di manodopera, che versano la contribuzione agricola unificata;

·         lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari;

·         datori di lavoro domestico;

·         datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.