Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare 23/02/2016 n.16076, integrando e modificando la precedente n. 90178/2015 relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca comprendente i territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 ed i Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ha stabilito che le istanze possono essere presentate fino alle ore 12 del 31 marzo p.v.

Tutti i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per le quali è prevista l'esenzione utilizzando in compensazione l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto. Sul punto la circolare precisa che la compensazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui le imposte per le quali è prevista l’esenzione siano state già versate. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalità previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce dell'esenzione. 

In merito alle modalità di riparto delle risorse, il MISE chiarisce che regola generale è che ciascuna impresa partecipa al riparto sulla base dell’importo dell'agevolazione richiesta, come indicato dalla medesima impresa nel modulo di istanza, ma che lo stesso riparto avviene proporzionalmente, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese. 

Ne consegue che l'importo dell’agevolazione concessa dal Ministero potrà essere inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione finanziaria dell'intervento.

La circolare 16076/2016 infine precisa che non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.