Alluvione: diffuse le istruzioni operative per l’una tantum
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.54 del 8 giugno 2023, ha reso note le modalità con le quali i lavoratori autonomi, la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, possono richiedere l’indennità una tantum.
Entrando nel dettaglio l’indennità spetta a:
- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati.
Il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.
E’ possibile presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.
Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.
Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Per ricevere la prestazione deve essere presentata domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
L’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
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