Alla previdenza complementare i contributi del soppresso Fondo GAS
A cura della redazione
La Covip, con la circolare 27/01/2016 n.491, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito al conferimento dei contributi alla previdenza complementare, a seguito della soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del GAS disposta dal DL 78/2015 (L. 125/2015).
In particolare il legislatore ha previsto che per gli iscritti al Fondo GAS in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del Fondo soppresso, i datori di lavoro effettuino un accantonamento pari all’1% per ogni anno di iscrizione al Fondo GAS moltiplicato per l’imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo per l’anno 2014.
Dette somme, a scelta del lavoratore, possono essere lasciate presso il datore di lavoro oppure destinate alla previdenza complementare.
La Covip consiglia la destinazione alla previdenza complementare attraverso l’adesione espressa o tacita.
Nel primo caso le somme potranno essere rivolte alle diverse forme pensionistiche, oltre che ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale.
Invece in caso di adesione tacita, le somme in questione verranno indirizzate ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, a meno che non vi sia un accordo collettivo aziendale che disponga diversamente.
L’importo dovuto sarà versato dai datori di lavoro ai fondi pensione in 240 quote mensili di uguale misura, da accreditarsi nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un’unica soluzione.
Infine, poiché la data di iscrizione del lavoratore al Fondo GAS dovrà essere considerata utile ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, secondo la Covip, detta anzianità dovrà valere ai fini dell’erogazione di tutte le prestazioni di previdenza complementare contemplate dal D.lgs. 252/2005 e non già per l’erogazione delle sole rendite pensionistiche.
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