Al via la regolarizzazione contributiva per i CDL
A cura della redazione
L’Enpacl ha reso noto che è stata adottata la delibera denominata “Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva”, che vede la propria applicazione dal 1 marzo 2021, al fine di consentire ai consulenti del lavoro, iscritti e cancellati, di possedere una posizione contributiva regolare e poter così accedere a tutte le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, previste dalla normativa dell’Ente.
Infatti soltanto se si è in regola con la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nonché con i versamenti contributivi, lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente consentono agli iscritti di ricevere le varie tipologie di pensione (vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità), le prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie e altri sussidi) nonché partecipare alle iniziative annualmente stabilite per favorire lo sviluppo dell’esercizio della professione (borse di studio, corsi di alta formazione, prestiti finanziari, mutui, etc.).
Il Provvedimento è temporaneo quindi le relative domande di adesione dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021.
A partire dall’entrata in vigore, ossia dal 1 marzo 2021, sono temporaneamente la rateazione dei debiti contributivi e il regime sanzionatorio del contributo soggettivo e del contributo integrativo.
Più precisamente i soggetti interessati sono i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, i loro eredi o superstiti, che hanno debiti per omissione contributiva, anche parziale, ovvero per ritardata effettuazione dei versamenti contributivi obbligatori per le annualità 1997 – 2018, possono estinguere il proprio debito versando integralmente: la contribuzione obbligatoria dovuta per tutti gli anni per i quali non risulta versata in tutto o in parte; le sanzioni relative all’omesso/tardivo versamento e/o alla tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali e le eventuali spese legali per le procedure giudiziali instaurate.
Le condizioni per essere ammessi al Provvedimento e fruire dei grandi vantaggi in termini di minori sanzioni sono due: aver presentato tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e del reddito professionale. Coloro che intendono farlo ora, devono collegarsi alla propria Area personale dei ‘Servizi on line’ di questo sito web, sezione ‘Dichiarazioni anni precedenti’ e aver versato la contribuzione obbligatoria per l’anno 2019 oppure aver aderito all’accertamento inviato dall’Ente (saldato in unica rata ovvero in corso con il relativo pagamento rateale).
Entro il 31 marzo 2021, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dell’ammontare del proprio debito e di aderire alla misura straordinaria, l’ENPACL fornisce a tutti gli interessati, all’interno dell’Area riservata dei ‘Servizi on line’ di questo sito web e/o con apposita comunicazione, i dati necessari all’individuazione del debito, al netto delle eventuali rate versate in relazione a piani di rientro già in atto, nonché delle relative sanzioni, rideterminate in base al Provvedimento straordinario.
Chi intende aderire manifesta all'ENPACL la sua volontà entro il 31 maggio 2021, rendendo apposita dichiarazione di adesione: è sufficiente collegarsi alla propria Area riservata dei ‘Servizi on line’.
Tale dichiarazione avrà efficacia interruttiva della prescrizione, costituirà riconoscimento del debito contributivo nei confronti dell’ENPACL e conterrà la scelta irrevocabile del numero di rate nel quale l’interessato effettuerà il pagamento nonché della modalità di versamento.
Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato: in unica soluzione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione oppure ratealmente, nel numero massimo di 120 rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, di cui la prima rata entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione. Sono dovuti gli interessi al tasso del due per cento annuo.
Dal momento in cui perviene l’unico o il primo pagamento delle rate, l’ENPACL non avvia nuove procedure giudiziali di recupero del credito a carico dell’interessato e interrompe o sospende, nel caso di pagamento rateale, le procedure esecutive avviate, escluse quelle immobiliari.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati, a scelta del Consulente del Lavoro, con domiciliazione sul conto corrente indicato dall’interessato oppure con il sistema dei pagamenti ‘pagoPA’. Non sono ammesse altre modalità.
Il Provvedimento prevede la decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi: mancato ovvero insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute; mancato ovvero insufficiente versamento della contribuzione obbligatoria corrente, ove non si sia aderito all’accertamento e omessa presentazione, alla scadenza dei relativi termini, della comunicazione obbligatoria del volume d’affari e del reddito professionale.
In tali casi i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Se si viene dichiarati decaduti dal Provvedimento al debito contributivo vengono aggiunte le sanzioni ordinarie e le spese legali.
L’Ente avvia (o riavvia) le procedure di recupero giudiziale, tramite decreto ingiuntivo, dei contributi non versati.
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