Al via l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, ha fornito le istruzioni operative per richiedere l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, denominata ALAS.
La nuova tutela, realizzata su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro, è rivolta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo, specificamente identificati, per la disoccupazione involontaria prevista per gli eventi di cessazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022, introdotta dal decreto sostegni-bis (art. 66 del D.L. 73/2021 – L. 106/2021).
L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione). La domanda può essere richiesta on line sul sito dell’Istituto www.INPS.it con accesso già attivo per gli utenti.
Nello specifico, i destinatari della nuova indennità ALAS sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’art. 3, c. 98, della L. 350/2003 che:
a. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
b. non siano titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”;
c. non siano beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza;
d. abbiano maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità;
e. abbiano, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.
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