Sulla G.U. n. 269/2022 è stato pubblicato il DM 21/09/2022 che, attuando l’art.1, c. 109 della L. 205/2017, fornisce le indicazioni operative attraverso le quali le cooperative, che hanno assunto persone a cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale, possono fruire di un beneficio contributivo nel limite massimo di 350 euro su base mensile.

Nel dettaglio, il provvedimento riconosce un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali (con esclusione dei premi INAIL e dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) dovuti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, di persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Per fruire dell’esonero contributivo, i lavoratori stranieri devono produrre, alle cooperative sociali preso le quali è avvenuta l’assunzione nel 2018, la copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora sia già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.

Il beneficio viene riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio all’INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.