L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito al nuovo regime sulle compensazioni introdotto dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore ad € 1.500,00, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In particolare, il divieto riguarda debiti iscritti a ruolo per Iva, Irpef, Ires, Irap, addizionali sui tributi diretti, ritenute alla fonte, imposte di registro e altre imposte indirette (sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta).
Il comma 1 dell’art. 31 (quinto periodo) prevede, inoltre, la possibilità di eseguire un pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, tramite la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Chi intende superare la preclusione alle compensazioni può estinguere i debiti scaduti pagando direttamente le somme dovute all’agente della riscossione ovvero, in alternativa, usare i crediti con il modello F24 accise ed il codice Ruol, in riferimento all’ambito di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito è in carico.
In caso di inosservanza del divieto, conclude l’Agenzia delle Entrate, si rischiano sanzioni che, in determinate circostanze, possono arrivare fino al 100% dell’indebito compensato. Disposizione, questa, che contrasta con quanto invece è stato stabilito dall’art. 31, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 78/2010 (clausola di salvaguardia) secondo cui la sanzione non può essere, comunque, superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.