Si presume lavoratore dipendente colui che aiuta nei lavori domestici a meno che chi riceve la prestazione non provi che il legame affettivo sia paragonabile a quello di un famigliare (Cass. 07/08/2008 n.21365).
Più precisamente secondo la Suprema Corte ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume a titolo oneroso. Tale presunzione di onerosità, basata sui criteri della normalità, dell'apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può essere superata, quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni a un rapporto di lavoro istituito da un legame affettivo, con la correlativa gratuità della stessa attività, solo con la prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti.