L’INPS, con il messaggio n. 4365 del 7 dicembre 2021, ha reso noto che a causa di un mero errore di elaborazione, alcune aziende agricole aventi diritto alla riduzione dei premi assicurativi INAIL di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, non sono state inserite dall’INAIL negli elenchi di quelle aventi diritto.

L’INPS ha quindi provveduto a ricalcolare la riduzione spettante ai datori di lavoro di tali aziende, pari al 16,36%. Costoro, laddove l’importo della riduzione sia superiore ad un euro, riceveranno una comunicazione tramite news individuale. L’importo della riduzione abbatterà la contribuzione da versare indicata nel prospetto di dettaglio per la prima emissione 2021, consultabile nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti relativi al primo trimestre 2021 in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione della riduzione potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Per i datori di lavoro che accedono all’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 e/o di cui all’articolo 70 del D.L. n. 73/2020, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze, è stata differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo all’emissione del primo trimestre 2021 interessata dalla riduzione in esame.