L’Inps, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2018, ha fornito nuovi chiarimenti relativi all'applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti in relazione all'esonero di cui all'art. 1, commi 344 e 345 della L. n. 232/2016.

Il documento precisa che il coltivatore diretto richiedente l’esonero può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare. Eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all’accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio concesso. Qualora le richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno 2017 siano state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, sarà necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, esclusivamente in via telematica, utilizzando i nuovi modelli denominati “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”, disponibili all’interno del Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli.

In tali modelli è presente una nuova apposita sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI” contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari dell’esonero. In tale sezione, il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende chiedere il beneficio ed inserire, in un’apposita riga vuota, i dati di eventuali componenti, ancora non indicati tra i soggetti attivi del nucleo, per i quali si intende richiedere il beneficio. Il titolare del nucleo, invece, non è deselezionabile in quanto è espressamente a tale soggetto che la norma si riferisce.

Il titolare dell’azienda viene automaticamente associato alla richiesta. Nel caso in cui risulti presente un titolare non attivo, la procedura evidenzierà un messaggio di errore, in considerazione del fatto che la norma ha come destinatario dell’agevolazione il giovane imprenditore coltivatore diretto e non si applica alle situazioni caratterizzate da un titolare non attivo che non esercita attività diretto-coltivatrice.

Per le istanze di esonero accettate, rimane fermo l’impegno da parte del titolare dell’azienda di comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente.

Il modello da utilizzare per le predette comunicazioni, denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire dal 15 marzo.